di Don Backy
Quali diritti per l’artefice delle canzoni? Ecco una nuova trilogia di riflessioni
Oggi voglio parlarvi di qualche cosa di tecnico, che – a tutta prima – potrà anche sembrare noioso per coloro che cercano in un giornale di programmi radiotelevisivi – e sul mondo degli artisti in generale – soltanto un pò di relax nei servizi ‘leggeri’. Ho deciso però di farlo ugualmente, perché si tratta comunque di fatti inerenti al mondo della canzone e poi – ve lo confesso – ho il poco recondito scopo di parlare alla suocera, perché la nuora intenda. Dunque: come tutti quelli che fanno il mio mestiere – parlo esclusivamente di quelli che scrivono le canzoni, oltre a cantarle – sono iscritto alla Siae (Società Italiana Autori Editori). Questa benemerita fondazione, protegge il diritto d’autore e controlla che la creatività degli autori (nel mio caso, le canzoni), sia tutelata. I profani, si staranno chiedendo come sia possibile che questo ente riesca a controllare – su tutto il territorio italiano ( ma sappiate che il controllo avviene in tutta Europa e nel mondo) – le svariate volte, che – per esempio – una canzone ( o altra qualsiasi opere dell’intelletto), venga usata a sua insaputa. La domanda è lecita e la risposta è abbastanza semplice. In molti centri del territorio nazionale sono istituiti vari uffici e distaccamenti della Siae/madre, a capo dei quali c’è un responsabile o direttore, che può aver sotto di se anche degli impiegati. Lor signori – ogni volta che qualcuno avesse in animo di servirsi di alcuni di questi prodotti ( facciamo l’esempio più comune: una serata da ballo con orchestra e quindi cantanti e quindi canzoni) – dovrà consegnare all’organizzatore di detta serata – o altro evento – un ‘permesso’ comprensivo di un bollettino di dichiarazione (borderò), all’interno del quale il caporchestra -o chi per esso responsabile – dovrà inserire i titoli delle canzoni eseguite, con relativi autori dei vari brani. Fin qui, la prima parte dell’operazione tecnica che compete l’ufficio Siae ‘di zona’. A questo punto vi starete ancora chiedendo (ma lo avrete intuito), a cosa serve compilare questo ‘bollettino di dichiarazione’, a cosa serve inserirci dentro i titoli e gli autori delle canzoni eseguite e – soprattutto – come fa a trasformarsi in ‘diritto d’autore’, quella ‘tassa’ che il direttore dell’ufficio zonale della Siae, richiede al gestore o all’ente che si propone di organizzare l’evento musicale. Presto detto. E’ evidente quindi che – per poter organizzare una qualsiasi manifestazione che preveda le esecuzioni di canzoni (o recite di testi teatrali o varie del genere) – occorre il permesso da parte della Siae, altrimenti la serata non può avere luogo. Ovviamente questo permesso ha un costo, che viene stabilito usando parametri induttivi. Ad esempio: se l’orchestra che allieterà la serata sarà composta da musicisti non famosi, allora la ‘tassa’ da pagare – per soddisfare i ‘diritti’ degli autori delle canzoni, che questi musicisti eseguiranno – sarà relativamente bassa. Per un nome altisonante invece, la ‘tassa’ sarà di consistenza maggiore. La prossima settimana approfondirò questo meccanismo – tutto sommato semplice – dicendovi come può trasformarsi in un raggiro bello e buono per autori, editori e per la Siae/centrale stessa.
RadiocorriereTV n° 1 07/01/03